1. In attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, sono realizzate forme di intesa e di coordinamento fra lo Stato, le regioni e gli enti locali, al fine di razionalizzare, qualificare e potenziare la rete commerciale nei centri storici e nei centri commerciali naturali.
2. Ai fini della presente legge, sono definiti «centri storici» le aree cittadine perimetrate ai sensi della vigente normativa urbanistica e «centri commerciali naturali» le aree gestite in forma associata dagli operatori che, per caratteristiche urbane, storiche o culturali, si configurano o possono configurarsi come forme associate di vendita programmate dai comuni e intese a riqualificare il commercio, a sviluppare l'occupazione e a favorire il mercato dei prodotti tipici e locali.
1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo nazionale per la razionalizzazione, la qualificazione e il potenziamento della rete commerciale nei centri storici e nei centri commerciali naturali, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il Ministro delle attività produttive, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
a) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane interessate, per valorizzare il commercio promuovendo nuova occupazione e per migliorarne l'accessibilità, anche attraverso sistemi integrati di parcheggi e di mezzi di trasporto ecologici di carattere pubblico e privato;
b) favorire la ristrutturazione, l'ammodernamento e la messa in sicurezza degli esercizi commerciali e artigianali;
c) promuovere l'attività fieristico-espositiva e l'organizzazione di mostre-mercato permanenti dei prodotti.
4. I finanziamenti per l'attuazione dei programmi di cui al comma 2 sono fissati nelle seguenti misure:
a) fino al 40 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di opere di interesse dei privati;
b) fino al 70 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di opere di interesse pubblico e fino al 90 per cento delle spese per l'acquisto di mezzi di trasporto a carattere ecologico.
5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto della normativa vigente in materia di aiuti dello Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.