PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. In attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, sono realizzate forme di intesa e di coordinamento fra lo Stato, le regioni e gli enti locali, al fine di razionalizzare, qualificare e potenziare la rete commerciale nei centri storici e nei centri commerciali naturali.
      2. Ai fini della presente legge, sono definiti «centri storici» le aree cittadine perimetrate ai sensi della vigente normativa urbanistica e «centri commerciali naturali» le aree gestite in forma associata dagli operatori che, per caratteristiche urbane, storiche o culturali, si configurano o possono configurarsi come forme associate di vendita programmate dai comuni e intese a riqualificare il commercio, a sviluppare l'occupazione e a favorire il mercato dei prodotti tipici e locali.

Art. 2.
(Istituzione del Fondo nazionale per la razionalizzazione, la qualificazione e il potenziamento della rete commerciale nei centri storici e nei centri commerciali naturali).

      1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo nazionale per la razionalizzazione, la qualificazione e il potenziamento della rete commerciale nei centri storici e nei centri commerciali naturali, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il Ministro delle attività produttive, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

 

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legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. Il Fondo può finanziare progetti di carattere interregionale ovvero progetti presentati da singole regioni, finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge.
      2. Una quota delle risorse del Fondo è ripartita tra i comuni che ne fanno richiesta per la realizzazione di programmi di iniziativa pubblica, convenzionata con soggetti privati, finalizzati a incentivare l'aggregazione degli operatori commerciali e artigianali nei centri storici e nei centri commerciali naturali. Tali programmi devono individuare gli interventi di interesse pubblico e le opere di interesse dei privati, nonché il costo di ogni singolo progetto con il relativo programma cronologico di attuazione.
      3. I programmi di cui al comma 2 sono finalizzati a:

          a) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane interessate, per valorizzare il commercio promuovendo nuova occupazione e per migliorarne l'accessibilità, anche attraverso sistemi integrati di parcheggi e di mezzi di trasporto ecologici di carattere pubblico e privato;

          b) favorire la ristrutturazione, l'ammodernamento e la messa in sicurezza degli esercizi commerciali e artigianali;

          c) promuovere l'attività fieristico-espositiva e l'organizzazione di mostre-mercato permanenti dei prodotti.

      4. I finanziamenti per l'attuazione dei programmi di cui al comma 2 sono fissati nelle seguenti misure:

          a) fino al 40 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di opere di interesse dei privati;

          b) fino al 70 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di opere di interesse pubblico e fino al 90 per cento delle spese per l'acquisto di mezzi di trasporto a carattere ecologico.

 

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      5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto della normativa vigente in materia di aiuti dello Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.